Rimborso del contributo di costruzione

(urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2943)
  • Servizio attivo
Procedimento di rimborso del contributo di costruzione

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

La domanda di rimborso deve essere presentata entro dieci anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2943).

La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.

Domanda di rimborso del contributo di costruzione
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il versamento del contributo di costruzione
Ulteriori immobili oggetto del procedimento
Ulteriori intestatari del procedimento

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene il rimborso dell'importo versato.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Urbanizzazione
Categorie:
  • Catasto e urbanistica
Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 11:49.31