Descrizione

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e prestazioni agevolate di natura socio-sanitari per integrazione della retta di ricovero in strutture protette, si intende l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, a favore di tutti gli adulti con disabilità di cui alla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive integrazioni e modificazioni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, per i quali si renda necessario il ricovero in case famiglia o comunità alloggio, in mancanza di alternative valide perseguibili all’interno del contesto familiare e di vita, dopo aver valutato ogni altra possibilità di mantenere l’assistito presso il proprio domicilio.
L’intervento si pone la finalità di garantire la copertura totale o parziale delle spese di ospitalità, attraverso l’onere dell’integrazione della retta, tenuto conto della condizione socio-economica del richiedente e delle disponibilità finanziarie del bilancio Comunale, secondo le modalità ed i criteri contenuti nel presente Regolamento, salvo che la competenza dell’intervento ed il relativo onere non sia di spettanza di altri Enti, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione comunale provvederà alla concessione del beneficio, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, esclusivamente qualora le strutture presso le quali il cittadino intenda effettuare l’inserimento, siano in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Approfondimenti
Per poter beneficiare dell’integrazione della retta l’interessato, residente nel Comune di Civitavecchia al momento dell’inserimento nella Struttura, o chi ne cura gli interessi, rivolge apposita domanda.
L’integrazione retta verrà concessa al richiedente solo dopo aver determinato la quota che può essere pagata dallo stesso, sia direttamente col proprio reddito che a mezzo di eventuali redditi derivanti dal possesso di beni mobili e/o immobili come rilevabili dal valore dell’attestazione ISEE.
L’Amministrazione Comunale si farà carico della quota residua fino a copertura totale della retta, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:
1) essere residenti nel Comune di Civitavecchia al momento del ricovero nella Struttura (art. 6, comma 4 Legge n. 328/2000).
2) non possedere un reddito ISEE superiore ad Euro 15.000,00.
La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, determina l’inammissibilità della domanda di contributo.
Per la determinazione del costo della retta a carico dell’utente verrà considerata anche la situazione economica dei familiari come definito dalla normativa vigente in materia di ISEE.
In presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino, per le quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, il Comune di Civitavecchia provvederà al pagamento della retta, in attesa dell’espletamento delle verifiche sulla situazione economica e patrimoniale dello stesso, fatta salva la possibilità di rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle risorse del ricoverato.
Per gli ospiti di strutture residenziali, l’Amministrazione Comunale si farà carico anche della quota dell’indennità di accompagnamento, qualora il richiedente la prestazione dell’integrazione retta non l’abbia percepita, essendo ancora in atto la procedura per il suo riconoscimento o sia stato già riconosciuto tale diritto ma, al momento della domanda di integrazione retta non sia stata disposta dall’INPS l’erogazione dei relativi emolumenti.
In tali casi, l’intervento dell’Amministrazione Comunale è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente, dei suoi familiari o di chi ne cura gli interessi, dell’impegno alla restituzione della somma.
Il Comune provvederà ad avviare azione di recupero di quanto anticipato non appena verrà erogata dall’Ente previdenziale la suddetta indennità ed i relativi arretrati spettanti.
Nel caso in cui la persona che si è assunta l’impegno alla restituzione delle somme anticipate dall’Amministrazione Comunale per l’indennità di accompagnamento ancora non percepita, non provveda alla restituzione di tali quote, il Comune si riserva la facoltà di promuovere un’azione di rivalsa per il recupero del credito, incaricando l’Ufficio Legale dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti, potrà adottare specifici provvedimenti di sospensione o riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente Regolamento, quando si verifichino gravi ed improvvise circostanze tali da comprovare l’impossibilità per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti. In tali casi e per i soli periodi individuati, l’onere economico ricadrà sull’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
