Descrizione

Per l’accesso alle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, si intende l’intervento finalizzato a coprire il pagamento totale o parziale della retta per spese di natura non sanitaria (quota sociale), presso le strutture in questione, accreditate secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, qualora la situazione reddituale e/o patrimoniale dell’interessato, sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.
La compartecipazione è determinata dal Comune previa verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Approfondimenti
DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO
Documenti da allegare:
- ISEE sociosanitario residenziale completo della componente aggiuntiva relativa ai figli non conviventi della persona per cui si richiede il beneficio dell’integrazione della retta; ISEE ordinario solo per coloro che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile;
- Certificazione attestante la sussistenza di situazioni previste dalla norma (art.6 DPCM n. 159/2013) per le quali i figli non conviventi possono essere esonerati dal comparire come componente aggiuntiva ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE sociosanitario residenze. Nello specifico: al figlio non convivente ovvero ad un componente del suo nucleo è stata accertata una condizione di disabilità o non autosufficienza oppure è stata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
- Certificazione attestante il riconoscimento dell’Handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 (se in possesso);
- Verbale rilasciato da apposita commissione attestante il riconoscimento dello stato di invalidità civile e/o dell’indennità di accompagnamento (se in possesso);
- Modulo di impegno alla restituzione delle somme relative all’indennità di accompagnamento da rendere su apposito modello scaricabile accedendo alla compilazione della domanda (solo per la compartecipazione alle spesa sociale in strutture residenziali e solo per coloro che hanno in corso la pratica per il riconoscimento dell’invalidità civile e sono inserti in regime residenziale) unitamente a copia del documento di riconoscimento della persona che lo sottoscrive (Modulo reperibile all'interno della Domanda);
- Provvedimento di nomina di Amministratore di Sostegno o Tutore (solo se la domanda è presentata da questi).
Le Strutture sono quelle precedentemente normate dall’art. 26 della Legge n. 833/78, di natura residenziale e/o semiresidenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, le cui prestazioni di riabilitazione sanitarie sono dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
Per compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, si intende l’intervento finalizzato a coprire il pagamento totale o parziale della retta per spese di natura non sanitaria (quota sociale), presso le strutture in questione, accreditate secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, qualora la situazione reddituale e/o patrimoniale dell’interessato, sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.
La compartecipazione è determinata dal Comune previa verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Per poter beneficiare dell’integrazione della retta l’interessato, residente nel Comune di Civitavecchia al momento dell’inserimento nella Struttura, o chi ne cura gli interessi presenta apposita domanda.
L’integrazione retta verrà concessa al richiedente solo dopo aver determinato la quota che può essere pagata dallo stesso col proprio reddito.
L’Amministrazione Comunale potrà farsi carico della quota residua fino a copertura totale della retta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:
1. essere residenti nel Comune di Civitavecchia al momento del ricovero nella Struttura (art. 6, comma 4 Legge n. 328/2000);
2. essere in possesso di un reddito annuale ISEE pari ad un importo non superiore a quanto stabilito dalla normativa Regionale vigente.
La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, determina l’inammissibilità della domanda di contributo.
La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l’entità dell’intervento comunale viene valutata sulla base dell’ISEE così come previsto dalla normativa nazionale vigente e calcolata secondo quanto previsto dalle norme Regionali vigenti in materia e precisamente:
ISEE sociosanitario residenziale completo della componente aggiuntiva relativa ai figli non conviventi della persona per cui si richiede il beneficio dell’integrazione della retta;
ISEE ordinario solo per coloro che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile;
Per la determinazione del costo della retta a carico dell’utente verrà considerata anche la situazione economica dei familiari come definito dalla normativa vigente in materia di ISEE.
La determinazione della quota contributiva verrà determinata secondo le modalità di calcolo definite dalla normativa regionale vigente.
La determinazione della quota contributiva verrà determinata secondo le modalità di calcolo definite dalla normativa regionale vigente.
L’amministrazione Comunale integrerà la quota sociale, fino a concorrenza del costo totale, tenuto conto della quota parte a carico dell’ospite.
Per gli ospiti di strutture residenziali, l’Amministrazione Comunale si farà carico anche della quota dell’indennità di accompagnamento, qualora il richiedente la prestazione dell’integrazione retta non l’abbia percepita, essendo ancora in atto la procedura per il suo riconoscimento o sia stato già riconosciuto tale diritto ma, al momento della domanda di integrazione retta non sia stata disposta dall’INPS l’erogazione dei relativi emolumenti.
In tali casi, l’intervento dell’Amministrazione Comunale è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente, dei suoi familiari o di chi ne cura gli interessi dell’impegno, alla restituzione della somma.
Il Comune provvederà ad avviare azione di recupero di quanto anticipato non appena verranno erogate dall’Ente previdenziale la suddetta indennità ed i relativi arretrati spettanti.
Nel caso in cui la persona che si è assunta l’impegno alla restituzione delle somme anticipate dall’Amministrazione Comunale per l’indennità di accompagnamento ancora non percepita, non provveda alla restituzione di tali quote, il Comune si riserva la facoltà di promuovere un’azione di rivalsa per il recupero del credito, incaricando l’Ufficio Legale dell’Ente.
La quota di compartecipazione, in caso di ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato può subire delle variazioni in base alle indicazioni contenute dalla normativa regionale vigente in materia.
Il beneficio della compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative avrà decorrenza dalla data di protocollazione della domanda.
Qualora l’inserimento del richiedente avvenga successivamente alla data di presentazione dell’istanza, l’integrazione della retta decorrerà dalla data di inizio delle attività riabilitative.
Per le persone residenti nel Comune di Civitavecchia che usufruiscono di attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale nei centri di riabilitazione ex art. 26 extra regionali, si concorrerà al pagamento con le medesime modalità e
comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalle normative vigenti nella Regione Lazio.
In questi casi il concorso al pagamento è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che il ricovero avvenga in struttura accreditata dalla Regione territorialmente competente;
b) che il ricovero sia disposto ed autorizzato dalla A.S.L. di residenza dell’utente.
