Descrizione
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con il presente avviso pubblico si rende noto che sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021. Il bando comunale è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino ad esaurimento delle risorse regionali.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Politiche per la Casa il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 anche dalle 15,30 alle 17,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al numero 0766590793
Approfondimenti
Per l’inquilino moroso incolpevole, il contributo è finalizzato:
1) a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
2) a differire l’esecuzione del provvedimento di sfratto, qualora il proprietario dell’immobile lo consenta, per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa;
3) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione;
4) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato;
5) a sanare, anche in parte, la morosità incolpevole, sulla base dell’attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell’alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità, avendo subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20% (può richiedere tale contributo anche chi non è destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto).
L’entità dei contributi è quella stabilita nel punto 4 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021:
a) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato;
e) fino ad un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) e comunque non oltre le dodici mensilità di canone per sanare, anche in parte, la morosità sulla base dell’attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell’alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità.
I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l’importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00).
L’entità dei contributi erogati ai soggetti aventi titolo può essere fissata dai comuni secondo un principio di gradualità per favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.
Tale previsione è indicata nel bando comunale approvato e pubblicato.
Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell’alloggio.
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o autorità esterne, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda richiedendo eventualmente anche l’esibizione di documentazione attestante quanto dichiarato provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo esclusivamente online accedendo al seguente Modulo di Domanda tramite utilizzo dello SPID.
La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:
1) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
3) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
4) copia della citazione per la convalida di sfratto (per coloro che hanno ricevuto la citazione della convalida di sfratto);
5) copia atto di intimazione di sfratto per morosità e autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 (per coloro che non hanno ricevuto citazione per la convalida di sfratto);
Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell’ottenimento del contributo
Modulo di Domanda (Accesso tramite SPID CIE)
