Accertare l'estraneità affettiva

Descrizione

Accertare l'estraneità affettiva

L’accertamento da parte della “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/13), dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M. n. 159/13) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del D.P.C.M. n. 159/13) è effettuato per i cittadini già in carico che per quelli non in carico al servizio sociale.
 

1. Per i cittadini già in carico al servizio sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata o dal Legale Rappresentante, all’ Ufficio Protocollo, utilizzando la modulistica allegata.

Il Responsabile del servizio/dirigente dei servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte dell’assistente sociale responsabile del procedimento, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza a:

  • dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
  • dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
  • esplicitare l’impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità ferma restando la possibilità di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

2. Per i cittadini non in carico al servizio sociale l’istanza dovrà sempre essere presentata all’ ufficio protocollo e l’assistente sociale responsabile del procedimento avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell’avvio dell’indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare. All’istanza dovranno essere allegati tutti i documenti necessari ai fini della miglior comprensione della situazione da parte del Funzionario incaricato come ad esempio:

  • copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
  • copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti dei figli
  • copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
  • altra documentazione probatoria.

Nei casi di situazioni non in carico ai servizi sociali, il responsabile del servizio o il dirigente dei servizi sociali del Comune, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni utili ai fini dell’accertamento delle condizioni di estraneità.

L’istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall’istanza formale delle persone
interessate, con la dichiarazione da parte del Comune:
- della sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- della impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma
restando la possibilità di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente qualora
ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.
 

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 (AUTOCERTIFICAZIONE), dovrà dichiarare:
a) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del D.P.C.M. n. 159/2013):
- l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise
- l’assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore
- l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore
b) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7 , comma 1, lettera e del d.p.cm. n. 159/2013):
- l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise
- l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore
- la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d’udienza dove al contempo l’autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto della separazione dei coniugi sentenze, ordinanze, decreti d’urgenza a tutela dei coniugi o di uno di questi o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi.
c) per i casi di abbandono del coniuge (art. 3 comma 3, lettera e) del d.p.c.m. n. 159/2013):
- l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise
- l’assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore
- l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore.


Il funzionario responsabile incaricato procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale sarà possibile rilevare la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell’attestazione. A tal fine dovranno essere verificati elementi quali a titolo esemplificativo:

  • la sussistenza di denunce di parte per irreperibilità o mancato mantenimento, provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data di udienza ove al contempo l’autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi, sentenze, ordinanze, decreti di urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino o stabiliscano la
  • situazione di fatto dei coniugi 
  • relazioni di servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi
  • situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi
  • situazioni anagrafiche che comprovino l’irreperibilità di uno dei coniugi
  • l’assenza presso l’ufficio del registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti.