Descrizione
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e prestazioni agevolate di natura socio-sanitari gli interventi economici oggetto del vigente Regolamento, consistono in sussidi in denaro e possono avere carattere di:
a) continuità;
b) straordinarietà
Contributi continuativi:
L'intervento continuativo al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, verrà concesso successivamente all’elaborazione di progetti individualizzati, dove verranno definite le modalità e il limite temporale di erogazione, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.
Il contributo avente carattere continuativo potrà essere concesso fino a 6 mesi, eventualmente rivalutabile, a seguito di presentazione di nuova istanza da parte del medesimo beneficiario, nel caso di persistenza della situazione di difficoltà, fino ad massimo di ulteriori 6 mesi.
Contributi straordinari:
Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica quale contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà.
Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di redditi superiori alla soglia, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
Approfondimenti
Per accedere agli aiuti di carattere economico occorre:
1) essere privi di reddito;
2) qualora si disponga di reddito, che lo stesso non sia superiore alla soglia di accesso alle prestazioni.
Per ogni famiglia anagrafica può essere presentata una sola istanza di richiesta di assistenza economica continuativa o straordinaria.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente da portale.
L’istruttoria sarà curata dal Responsabile del Procedimento, che entro i termini di legge provvederà a comunicarne formalmente l’esito all’interessato.
L’ordine di ammissione al beneficio è determinato dalla data di protocollazione della domanda.
Qualora l’istanza presenti delle irregolarità sostanziali o sia carente della documentazione necessaria alla valutazione della stessa, si interrompono i termini del procedimento richiedendo formalmente l’integrazione della documentazione, comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
Qualora nei termini stabiliti non vengano presentati gli elementi richiesti, si concluderà il procedimento con esito negativo.
In caso di limitate risorse finanziarie nel bilancio Comunale all’uopo destinate, verrà redatta una apposita lista d’attesa per l’ammissione al beneficio, seguendo l’ordine di protocollazione dell’istanza.
In deroga a quanto sopra previsto, potranno avere accesso alla prestazione economica in via prioritaria rispetto alle altre, le persone che versino in condizioni di grave situazione psico-sociale, economica e/o sanitaria, accertata dall’Assistente Sociale incaricata.
La situazione economica del richiedente sarà determinata tenendo conto solo del valore ISEE derivante dalla DSU in corso di validità.
- Situazione economica del richiedente il cui valore sia compreso tra lo 0 ed il 20% della consistenza soglia di accesso € 300,00.
- Situazione economica del richiedente il cui valore sia compreso tra il 20% + 0,01 ed il 40% della consistenza della soglia di accesso € 250,00
- Situazione economica del richiedente il cui valore sia compreso tra il 40% + 0,01 ed il 60% della consistenza della soglia di accesso € 200,00
- Situazione economica del richiedente il cui valore sia compreso tra il 60% + 0,01 ed l’80% e la consistenza della soglia di accesso € 150,00
- Situazione economica del richiedente il cui valore sia compreso tra il 80% + 0,01 e la consistenza della soglia di accesso € 100,00
L’importo del contributo economico straordinario verrà determinato tenendo conto della contingente situazione di emergenza di ogni singolo richiedente, attestata dalla documentazione prodotta, previa valutazione da parte dell’Assistente Sociale incaricata.
Tale importo non potrà superare la somma complessiva di € 1.000,00 per nucleo familiare nel corso del medesimo anno finanziario.
In deroga a quanto disposto per i Contributi continuativi, la durata del contributo economico mensile potrà superare i limiti indicati qualora si evidenzi uno stato di grave disagio socioeconomico e sanitario, accertato dall’Assistente Sociale incaricata, tale da rappresentare l’unico
mezzo di sussistenza per il beneficiario.
In deroga a quanto disposto per i Criteri di accesso, possono essere ammessi ad usufruire del beneficio economico, coloro che pur presentando un ISEE superiore alla soglia di accesso versino in grave situazione di disagio socio-economico e/o sanitario accertata dall’Assistente Sociale incaricata.
In deroga a quanto disposto per i Criteri di accesso, possono essere erogati contributi economici congiunti in presenza di situazioni particolari o eccezionali particolarmente a rischio e che necessitino di maggiore tutela e di progettualità specifiche per il superamento delle criticità riscontrate.
In deroga a quanto previsto per la Determinazione del contributo economico straordinario, potranno essere concessi contributi economici straordinari superiori all’importo indicato, nel caso di grave disagio socio-economico e sanitario del richiedente o del suo nucleo familiare, accertato dall’Assistente Sociale incaricato.
I criteri utilizzati per le valutazioni professionali di competenza dell’Assistente Sociale saranno in relazione alle diverse tipologie di bisogno e potranno riguardare:
a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell’ISEE;
b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
c) la disponibilità personale di risorse di rete;
d) le condizioni di salute;
e) la situazione abitativa;
f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
g) la capacità di assumere decisioni;
h) famiglie con presenza di minori a carico, soggette a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
L’ammissione ai contributi economici continuativi e straordinari è subordinata alla valutazione tecnica da parte dell’Assistente Sociale incaricata, la quale curerà la redazione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), contenente le motivazioni, l’importo, la tipologia, le modalità e la durata del contributo economico da erogare.
Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, sulla base del P.A.I. e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l’ammissione al beneficio economico, con apposito atto amministrativo.
L’ammissione al contributo o l’eventuale motivato diniego, verranno comunicati per iscritto al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento.
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa dal richiedente che ne possa garantire un corretto utilizzo nel rispetto delle finalità contenute nel P.A.I.
Nei casi in cui la condizione socio-economica del beneficiario subisca delle variazioni, lo stesso è tenuto a richiedere una nuova DSU ed a comunicare tempestivamente per iscritto il nuovo numero di protocollo dell’attestazione ISEE o in alternativa copia della DSU o dell’attestazione ISEE.
L’Assistente Sociale incaricata provvederà a verificare il permanere dei requisiti o a rideterminare tempi, modalità ed importi del contributo stesso, redigendo un nuovo P.A.I.
Nello specifico non possono beneficiare di contributi economici, i richiedenti che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) cessazione volontaria da un’attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario, adeguatamente certificato;
2) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, cantieri-lavoro, tirocini occupazionali, progetti personalizzati, ovvero, ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti per facilitare l’inserimento lavorativo;
3) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro (es: iscrizioni a Centri e Servizi per l’Impiego e/o ad Agenzie di lavoro temporaneo, come previste dalla normativa vigente in materia di politiche attive del lavoro);
4) verifica, in sede di istruttoria e nella fase della valutazione tecnica sociale, che il tenore di vita effettivo del nucleo familiare sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.
L’Assistente Sociale incaricata può proporre, con provvedimento motivato, di modificare, sospendere o revocare gli interventi proposti, qualora evidenzi:
- variazioni della situazione reddituale del destinatario dell’intervento;
- il mancato rispetto del P.A.I. da parte del destinatario dell’intervento.