Descrizione

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e prestazioni agevolate di natura socio-sanitari l’assistenza economica per emergenza abitativa è l’intervento attivato dall’Amministrazione comunale, finalizzato al sostegno nel pagamento del canone di locazione nei casi di comprovato bisogno o emergenza del richiedente e potrà avere carattere di continuità o straordinarietà.
Approfondimenti
Per accedere all’assistenza economica per emergenza abitativa, occorre:
- essere privi di reddito
- disporre di un reddito che non sia superiore alla soglia di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 144 del presente regolamento
- trovarsi in una situazione di bisogno abitativo.
Lo stato di bisogno abitativo, che giustifica gli interventi economici del presente titolo, è determinato dalle seguenti condizioni:
- vivere in alloggi inabitabili o inagibili dichiarati tali dai competenti organi tecnici e per i quali è stata adottata ordinanza di sgombero coattivo
- presentare un reddito familiare insufficiente a sostenere il canone di locazione, a causa di grave e dimostrato stato di indigenza, che ha determinato uno stato di morosità tale da esporre la famiglia a rischi di sfratto.
L’importo del contributo economico da erogare verrà determinato sullo stato di necessità del richiedente, non potrà superare l’ammontare del canone di locazione e comunque non potrà superare il limite massimo di € 516,00 mensili.
La durata dell’intervento è prevista per 6 mesi, eventualmente rivalutabile a seguito di presentazione di nuova istanza da parte del medesimo beneficiario, nel caso di persistenza della situazione di difficoltà e contestuale rischio di perdita dell’alloggio, fino ad massimo di ulteriori 6
mesi.
In deroga a quanto sopra indicato la durata del contributo per emergenza abitativa potrà superare i limiti indicati qualora si evidenzi uno stato di grave disagio socio-economico e sanitario accertato dall’Assistente Sociale incaricata.
In deroga a quanto sopra indicato l’importo del contributo può essere aumentato fino ad un massimo di Euro 700,00 solo nel caso in cui i beneficiari siano famiglie composte da tre o più componenti.
L’ammissione al contributo economico per emergenza abitativa è subordinata alla valutazione tecnica da parte dell’Assistente Sociale incaricata, la quale curerà la redazione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), contenente le motivazioni, l’importo, la tipologia, le modalità e la durata del contributo economico da erogare.
Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, sulla base del P.A.I. predisposto dall’Assistente Sociale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, formalizzerà l’ammissione al beneficio economico con apposito atto amministrativo.
L’ammissione al contributo o l’eventuale motivato diniego, verranno comunicati formalmente al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento.
Qualora sussista il rischio che l’aiuto economico sia utilizzato per fini diversi da quelli per cui è stato concesso, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa dal richiedente (es: proprietario dell’alloggio concesso in locazione).
Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica per consentire:
1) di sanare le morosità di affitto maturate;
2) di sostenere le spese iniziali per la locazione di un alloggio (rate da versare per i depositi cauzionali e la prima mensilità anticipata), solo in caso di presentazione della relativa proposta di locazione.
L’importo erogabile non potrà comunque superare il limite complessivo di € 1.550,00 ed in caso di famiglie composte da tre o più componenti l’importo erogabile non potrà comunque superare il limite complessivo di €. 2.100,00.
I motivi per i quali non sarà possibile ammettere al beneficio economico i richiedenti sono:
1) non essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate;
2) la spesa per la quale è richiesto l’intervento, risulta troppo onerosa rispetto alla reale possibilità di sostenerla autonomamente da parte del richiedente o del nucleo familiare al termine del progetto individuale di Assistenza (P.A.I.).
Il contributo per emergenza abitativa decade quando lo stesso viene utilizzato per finalità diverse da quelle che hanno determinato la concessione o quando il beneficiario si trovi in almeno una delle seguenti situazioni:
1) non abiti stabilmente l’alloggio per cui viene erogato il contributo economico;
2) abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio;
3) abbia concesso in subaffitto l’abitazione;
4) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
5) abbia rinunciato all’alloggio di E.R.P. assegnato in via definitiva dal Comune e/o dall’Ater o ad unità alloggiativa per emergenza abitativa;
6) abbia utilizzato l’aiuto economico per fini diversi da quelli per cui è stato concesso.
